Lo statuto

Art. 1 - Denominazione e sede
È costituita in Milano, con domiciliazione in Via Rasori n. 12, l’Associazione denominata:
“Istituto per i Navigli/Associazione Amici dei Navigli”.

Art. 2 - Scopo
L’Associazione non ha scopo di lucro. L’Associazione garantisce le pari opportunità tra uomo e donna e i diritti fondamentali della persona. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Essa ha per obiettivo il recupero, il riuso, la valorizzazione delle vie d’acqua interne in genere, con particolare riferimento al sistema dei navigli, ai canali e alle rogge, attraverso l’adozione di iniziative di studio per la conoscenza e l’origine e l’evoluzione delle vie d’acqua interne, iniziative di collaborazione con altri enti ed associazioni anche europei che abbiano interesse allo stesso tema, studi e progetti per gli usi plurifunzionali delle vie d’acqua interne come il recupero energetico, l’itticoltura, l’irrigazione, la navigazione, la valorizzazione ambientale e monumentale, lo sviluppo turistico, didattico e culturale; la promozione della tradizione e della cultura popolare lombarda; la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico; tutela, promozione e valorizzazione del turismo sociale e locale.
Nell’ambito del progetto sopra indicato, la sezione “Istituto per i Navigli” si occupa del settore ricerche e studi e la sezione “Amici dei Navigli” si occupa delle iniziative per il tempo libero.
Gli scopi specificati vengono perseguiti dall’Associazione prevalentemente nell’ambito della Regione Lombardia, ma anche nelle altre regioni interessate alle vie d’acqua.
A tale scopo l’Associazione può raccogliere fondi per la realizzazione dei propri scopi e obbiettivi come sopra specificati con le modalità che la stessa intenderà avviare. In tal caso l’Associazione, per garantire la trasparenza dell’operazione, doterà i propri soci di apposito tesserino di riconoscimento, emetterà ricevute e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizione di legge.

Art. 3 - Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione
Sono soci i soci fondatori e tutti coloro che partecipano alle attività sociali ed assistenziali, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli enti, le persone giuridiche e associazioni. Tutti coloro i quali intendo far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stesa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. Lo stato di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Art. 5 - Diritti e Doveri dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché nell’elettorato attivo e passivo. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti dell’associazione. Le prestazioni degli associati sono gratuite. I soci hanno l’obbligo di rispettare lo statuto e le decisioni assunte dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo, nonché di pagare le quote di iscrizione.

Art. 6 - Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
-dimissione volontaria
-morosità protrattasi per oltre trenta giorni della scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
-esclusone deliberata dall’assemblea per gravi motivi, garantendo al socio il diritto al contraddittorio con le modalità fissate dal regolamento.

Art. 7 - Gli organi sociali sono:
- L’Assemblea generale dei soci;
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori Contabili
- Il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 8 - Assemblea
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata da 1/10 degli associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di dieci associati.

Art. 10 - Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea avverrà almeno dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati con lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo che possa garantire la prova dell’avvenuta ricezione della convocazione almeno otto giorni prima dell’assemblea.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per il bilancio preventivo e la programmazione dell’attività futura.
Spetta all’assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi dell’associazione.

Art. 11 - Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione in presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo è valida con la presenza della maggioranza degli associati e delibera a maggioranza dei 2/3; per deliberare lo scioglimento si procederà secondo quanto descritto all’art. 21 del Codice Civile.

Art. 12 - Competenze dell’Assemblea ordinaria
- Approvazione delle linee programmatiche
- Approvazione bilancio consuntivo e preventivo;
- Elezione degli organi;
- Approvazione dei regolamenti
- Deliberazione di ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) e 11 (undici) membri eletti dall’assemblea con le modalità fissate dal regolamento e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vice Presidente e il Segretario con funzioni tesoriere.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 14 - Dimissioni
Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei soci per sostituire i mancanti, i Consiglieri eletti in sostituzione scadranno unitamente agli altri componenti del Consiglio.
Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni, inoltre lo stesso
a) Delibera sulle domande d’ammissione dei soci;
b) Redige il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo da sottoporre al Collegio dei Revisori Contabili e dell’Assemblea per l’approvazione;
c) Fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) Redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) Attua le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Art. 17 - Il bilancio
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico deve essere approvato dall’assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’assemblea entro il 15 dicembre dell’anno precedente.

Art. 18 - Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Art. 19 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 - Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, s’incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti d effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 21 - Il Collegio dei Revisori Contabili
Il collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea, durano in carica quattro anni e nel proprio ambito nomina il Presidente.
Il Collegio dei Revisori Contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’Associazione.
In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’Associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’Assemblea per l’approvazione.
Il Collegio dei Revisori Contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 22 - Il Collegio dei Probiviri
Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi o l’Associazione e i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge, e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro odo sarà inappellabile.

Art. 23 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, a lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzative dell’Associazione e dalle raccolte fondi.

Art. 24 - Sezioni
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, con le modalità dell’articolo 21 del codice civile. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, nominerà uno o più liquidatori individuandoli tra i soci o nominando persone estranee all’Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione senza scopo di lucro ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

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